Art. 1
L’accesso alla Biblioteca e la fruizione dei suoi servizi sono liberi a tutti, fatte salve particolari cautele da osservarsi nella consultazione del materiale raro e di pregio, oltre a un comportamento che non disturbi gli altri frequentatori.
E’ vietato fumare.
Sono ammessi al prestito tutti i cittadini che ne facciano richiesta e presentino un documento d’identità.
Il prestito dei libri è completamente gratuito.
La tessera di iscrizione al prestito è strettamente personale e gratuita; ha validità annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 2
Ladurata del prestito di regola è determinata in 30 giorni.
E’consentito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine , purché nel frattempo altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione.
L’eventuale rinnovo potrà essere richiesto presentandosi di persona in Biblioteca e/o anche a mezzo telefono.
Art. 3
Di regola non sono concesse in prestito alla stessa persona più di 4 opere per un massimo di sei volumi. In base a criteri di opportunità l’Istruttore Bibliotecario ha facoltà di derogare a questa regola.
Art. 4
Sono esclusi dal prestito a domicilio:
Art. 5
Sono ammesse deroghe dietro richiesta scritta specifica (ad esempio per mostre e pubblicazioni) su cui decide la Giunta Comunale su proposta del Consiglio di Biblioteca.
Art. 6
Il materiale della Biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali guasti riscontrati. In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto ad acquisire una copia identica della pubblicazione, anche ricorrendo al mercato antiquario, oppure un esemplare di altra edizione della stessa opera di valore venale non inferiore. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume l’utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Biblioteca.<
Art. 7
Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito, a non prestarle ad altri ed a restituirle entro la data di scadenza o anche in anticipo, quando siano richiesti dall’Istruttore Bibliotecario.
Art. 8
L’Istruttore Bibliotecario può escludere dai locali della Biblioteca coloro che ne turbino la quiete, non rispettandone le regole previste dall’art. 1.
Art. 9
La riproduzione di materiale antico e di pregio va effettuata con le debite cautele, tenuto conto dello stato di conservazione. E’ comunque escluso dalla duplicazione, che comporti il rovesciamento del documento, tutto il materiale che ne possa risultare danneggiato, in primo luogo i giornali rilegati.
Art. 10
Per l’utilizzo del materiale audiovisivo e delle relative attrezzature gli utenti sono tenuti a richiedere l’intervento del personale di Biblioteca e ad attenersi alle disposizioni del Regolamento d’uso della biblioteca telematica appositamente redatto.